Nuove Norme in materia di Trasparenza Bancaria

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Dal 1° ottobre u.s. sono entrate in vigore le disposizioni in materia di “trasparenza” delle operazioni e dei servizi bancari.

Obiettivo della disciplina -che innova significativamente la precedente - è quello di “rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nei mercati bancario e finanziario”.

Gli obblighi di trasparenza risultano articolti dalle stesse Istruzioni di Vigilanza nelle seguenti fasi, legate fra loro da una stretta coerenza:

  1. pubblicità ed informazione precontrattuale;
  2. forma e contenuto dei contratti;
  3. comunicazioni alla clientela.

La preliminare attività della prima fase è quella della “pubblicità” che le banche sono tenute a fornire sui tassi, prezzi e condizioni contrattuali praticati, nonché sui principali strumenti previsti in favore dei clienti.

Gli strumenti attraverso i quali la pubblicità è attuata sono anzitutto l’avviso contenente le “principali norme di trasparenza” e i fogli informativi che, a differenza dei fogli informativi analitici previsti dalla precedente versione delle Istruzioni di Vigilanza, non riportano le sole condizioni economiche, ma devono contenere ulteriori indicazioni concernenti: i dati identificativi della banca, le caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio e le più importanti clausole contrattuali.

Adempimento strettamente connesso alla pubblicità è quello della “informativa precontrattuale”, che rappresenta una delle novità di maggior rilievo della nuova disciplina e si sostanzia nella consegna al cliente, che ne faccia espressa richiesta, prima della conclusione del contratto, di una copia completa dello schema contrattuale idonea per la stipula, cui è unito il “documento di sintesi”, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. Si tratta, quindi, di un nuovo adempimento in capo alle banche, da attuare nella fase precontrattuale, finalizzato a consentire al cliente una ponderata valutazione degli impegni derivanti dalla stipula del contratto. La banca, pertanto, ha l’obbligo di consegnare al cliente -che lo richieda espressamente prima della conclusione del contratto- una copia completa del testo contrattuale. La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto. In caso di modifica delle condizioni (economiche e normative) indicate nella copia consegnata al cliente, la banca, prima della conclusione del contratto, deve dare informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest’ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.

Un ulteriore adempimento introdotto dalla nuova disciplina sulla trasparenza consiste nella consegna al cliente del “documento di sintesi”, da unire al contratto stipulato e da aggiornare costantemente nel corso dello svolgimento del rapporto. Nel documento di sintesi sono riportate le più significative condizioni contrattuali (normative) ed economiche dell’operazione o del serivizio.

Di nuova introduzione è anche l’obbligo di riportare nei fogli informativi, ne contratto e nel documento di sintesi, relativi ai mutui, anticipazioni bancarie ed altri finanziamenti, un “indicatore sintetico di costo” (ISC). L’ISC va indicato in tutte le operazioni di finanziamento, diverse dal credito al consumo, per il quale vengono confermate le disposizioni sul TAEG.

La seconda fase è legata alla stipula del contratto, che deve avere la forma ed il contenuto minimo stabiliti dalle disposizioni di legge e dalle Istruzioni di Vigilanza che stabiliscono che i contratti debbono essere redatti per iscritto e che un esemplare è consegnato al cliente. È nuova, invece, la previsione che richiede che l’avvenuta consegna sia attestata da “apposita” sottoscrizione del cliente sull’esemplare di contratto conservato dalla banca. Il mancato rispetto della forma scritta comporta la nullità del contratto, che sulla base della previene generale del secondo comma dell’art. 127 del T.U. bancario, può essere fatta valere solo dal cliente.

La forma scritta non è tuttavia obbligatoria: per le operazioni e servizi effettuati in esecuzioni di previsioni contenuti in contratti per iscritto ( ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente), per la operazioni e i servizi prestati in via occasionale (bonifici, emessione a/c ecc) purchè il valore della transazione non superi i 5.000 euro.

In relazione al contenuto dei contratti, le Istruzioni richiamano innanzi tutto le previsioni di cui all’art. 117 del T.U. banario, ribadendo che il contratto deve indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché, per i contratti di credito, gli eventuali interessi di mora e ogni altra spesa posta a carico del cliente, comprese quelle relative alle comunicazioni alla clientela. Viene ribadita la nullità delle clausole che rinviano agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelle pubblicizzate nei fogli informativi. Anche in questo caso la nullità è relativa, cioè invocabile esclusivamente dal cliente.

Quando il contratto contiene clausole di indicizzazione, occorre indicare il valore del parametro al momento della conclusione del contratto. A tal fine le clausole di indicizzazione contenute in qualsiasi contratto dovranno essere integrate con la dicitura, da inserire subito dopo l’indiczione del parametro prescelto, “attualmente pari a...”

Si ribadisce, inotre, che l’efficacia delle clausole anatocistiche è subordinata allo loro specifica approvazione scritta.

La terza fase, infine, è quella delle comunicazioni che la banca è tenuta ad effettuare alla clientela durante lo svolgimento del rapporto. Si tratta delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 118 del T.U. bancario, il cui primo comma prevede: -Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR-.

Le nuove disposizioni, la cui osservanza è prescritta a pena di inefficacia della variazione, prevedono che il cliente sia informato delle modifiche intervenute mediante l’invio presso il domicilio di un documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, nel quale le modifiche stesse devono essere chiaramente poste in evidenza anche mediante opportuni accorgimenti grafici. Esso deve contenere l’avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell’art. 118 del T.U. bancario (D.gls. 385/93) ed indicare il termine, che la legge fissa in 15 giorni dalla comunicazione stessa, entro cui il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

In presenza di variazioni sfavorevoli di tipo generalizzato, la banca si può avvalere della possibilità di effettuare comunicazioni impersonali, mediante appositi avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da esporre nei locali aperti al pubblico della banca, con l’indicazione degli estremi di pubblicazine nella G.U.