Le nuove società: aspetti salienti di una riforma “in corso”
Con la riforma di recente emanazione il comparto societario è stato oggetto di una profonda ed organica ristrutturazione, che si è posta come obiettivo primario quello di rendere più attuali i contratti societari, dopo sessanta anni dall’entrata in vigore del codice civile.
In primis è da sottolineare come si sia voluto differenziare tra di loro le varie tipologie societarie, innovando la previgente legislazione che, con un meccanismo di continui richiami numerici alle norme delle società per azioni, ha condotto ad una omologazione delle società a responsabilità limitata e delle cooperative alla società azionaria.
Le innovazioni relative alle società a responsabilità limitata sono destinate ad avere un impatto molto rilevante in termini di una maggiore elasticità e di una più forte aderenza alle esigenze dei soci. Alla società a responsabilità limitata vengono attribuite caratteristiche proprie, che la avvicinano, in maniera sensibile, alla società di persone con la possibilità di tassare direttamente “per trasparenza” in capo ai soci i redditi prodotti dalla società. E prevista l’apertura ai conferimenti d’opera o di servizi ed una maggiore libertà per gli apporti in natura, il capitale sociale minimo rimane di Euro 10.000,00 e viene prevista la possibilità di istituire patrimoni separati destinati ad uno specifico affare con un limite massimo del 10% del patrimonio netto. È stata prevista la possibilità di limitare o addirittura escludere la cessione delle quote con contestuale previsione del diritto di recesso. È ampliata la tutela del socio recedente nella misura della valutazione della liquidazione della partecipazione, è inoltre prevista la possibilità di promuovere singolarmente una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, si possono assegnare ai soci particolari diritti patrimoniali o societari in virtù della loro posizione personale. Degna di nota è la possibilità di attribuire ai singoli soci quote di partecipazioni non necessariamente proporzionali ai conferimenti effettuati, e dal codice civile vengono previste forme di amministrazione congiunta o disgiunta. Relativamente al contenuto dell’atto costitutivo, l’oggetto sociale va precisato con l’indicazione dell’effettiva attività svolta dalla società; non sono quindi più consentiti oggetti sociali estremamente estesi o troppo generici; una innovazione consistente è quella relativa all’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi condizionata dall’espressa previsione nell’atto costitutivo stesso facendo salva la facoltà di recesso ai soci che non hanno consentito alla decisione, il reperimento di risorse finanziarie presso terzi è agevolato dalla facoltà, introdotta dalla nuova normativa, di emettere titoli di debito, ad esempio obbligazioni, a condizione che la sottoscrizione sia effettuata solo da investitori professionali.
In tema di società per azioni, la disciplina di riforma del diritto societario innova la struttura organica della società stesse, a partire dal contenuto dell’atto costitutivo, dove non si deve più indicare in modo puntuale l’ubicazione della sede sociale, ma è sufficiente la sola indicazione del comune di appartenenza; la società può, inoltre, essere costituita a tempo indeterminato con la facoltà riconosciuta ai soci di recedere, il capitale sociale deve essere fissato in un ammontare non inferiore a 120.000 Euro e, infine, viene legittimata, con il dettato della riforma, la facoltà di emettere azioni senza l’indicazione del valore nominale. È da sottolineare il profondo cambiamento introdotto in tema di corporate governance per le società per azioni. Il sistema previgente, che resta ancora in vigore, può essere statutariamente sostituito da due differenti regimi, uno monistico basato su un consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea e su un comitato per il controllo della gestione, interno al consiglio, al quale sono affidati i compiti prima attribuiti al solo collegio sindacale; ed uno dualistico, articolato su di un consiglio di gestione e su di un consiglio di sorveglianza al quale sono affidate le facoltà di approvazione del bilancio e di nomina dei membri del consiglio stesso. Con la riforma è sancita inoltre la possibilità che la società per azioni venga costituita per contratto o per atto unilaterale, e che l’unico socio, possa, a determinate condizioni, continuare a godere del beneficio della limitazione della responsabilità.
In tema di recesso nelle società per azioni, il legislatore anche in questo caso ha aperto ad un regime di maggiore tutela per il socio di minoranza, sia ampliando le ipotesi previste per l’esercizio del diritto di recesso, sia innovando le modalità di valorizzazione della quota sociale. Nelle società per azioni con sistema di gestione tradizionale, vale a dire consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea dei soci, la revisione contabile deve essere effettuata dal collegio sindacale, nelle altre due forme di gestione tale controllo sarà necessariamente esercitato da un revisore esterno.
Per quanto concerne le società cooperative in primis spariscono le piccole società cooperative che dovranno necessariamente trasformarsi in cooperativa tradizionale, la riforma del diritto societario ha previsto, in sostanza, due strade da seguire: da un lato, vi sono le cooperative a mutualità prevalente che svolgono la loro attività per o con i soci e che godono di agevolazioni fiscali ma che soggiacciono a vincoli nella distribuzione degli utili e nella liquidazione del patrimonio; dall’altro, vi sono le altre società cooperative, che non hanno vincoli patrimoniali ma che non possono, chiaramente, godere di benefici fiscali.
Questa riforma ha riscritto il diritto societario e richiede la demolizione della nostra attuale formazione giuridica in questo campo, e la sua ricostruzione. Le potenzialità sono molte, e positive, ma le difficoltà di interprestazione e di assimilazione sia da parte dei tecnici, che da parte del pubblico, hanno richiesto e richiederanno sicuramente ripensamenti ed aggiustamenti, si avverte, pertanto, le necessità di un’analisi approfondita delle singole problematiche ad essa connesse, e dell’impatto che il dettato legislativo avrà sulla struttura del sistema economico, commerciale, bancario ed industriale italiano.
Articolo di Antonio PANDOLFO