...a proposito di banche: soluzione all’anatocismo bancario

D.lgs. 4 agosto 99, n° 342

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Dopo le due chiacchierate sentenze pronunciate dalla Cassazione nei mesi scorsi in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui conti correnti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 4 agosto 99 n° 342, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 233 del 4 ottobre 1999, contenente, tra l’altro, la nuova normativa in tema di anatocismo bancario, e cioè il modo di calcolare gli interessi da parte delle banche.

Il decreto in parola “salva” l’anatocismo bancario per i contratti stipulati nel passato, mentre prevede delle norme a favore dei clienti per quelli futuri.

Riguardo a questi ultimi, la capitalizzazione degli interessi sui conti correnti dovrà avvenire con la stessa periodicità sia per le operazioni attive che per quelle passive; sarà, comunque, il Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio a stabile i criteri, le modalità e i tempi di attuazione delle norme in materia.

Per i contratti posti in essere in passato e, comunque, prima dell’entrata in vigore della delibera del C.I.C.R., le disposizioni riguardanti la produzione di interessi su interessi sono comunque valide ed efficaci.

Il nuovo regime, infatti, verrà applicato dall’entrata in vigore delle disposizioni del Comitato, alle quali le banche dovranno adeguarsi, pena l’inefficacia delle clausole contrattuali.
Viene, altresì, semplificata e resa più trasparente l’applicazione delle commissioni di estinzione anticipata dei mutui.