Sospensione termini di presentazione dei titoli di credito
di Annarita Carucci
Il Legislatore nel considerare i vari aspetti della realtà socio economica colpita dalla pandemia con il D.L. 08/04/2020 n.23 (c.d. “Decreto Liquidità”) ha previsto all’art.11, tra le varie misure a favore di imprese e famiglie, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. In sede di conversione del D.L. (Legge 5 giugno 2020 n. 40) sono state apportate modifiche ai commi 1 e 2 dell’art. 11, tali per cui il periodo durante il quale sono sospesi i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito viene ampliato, dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (anziché 30 aprile 2020). Rimane invece fermo l’ambito applicativo della norma con la conseguenza che tale sospensione riguarda i titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020, cioè anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L n. 23/2020.
La sospensione opera a favore “dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”. In altri termini chi vuole può pagare la cambiale, l’assegno o altro titolo. Laddove fosse stato levato il protesto, in relazione ai titoli presentati nel periodo 9 marzo – 31 agosto 2020, esso non sarà trasmesso dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio, ovvero al Prefetto; ancora, ove già pubblicati, si provvederà d’ufficio alla relativa cancellazione.
In altri termini, con riguardo agli assegni bancari e postali, il decreto legge dispone la sospensione del termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari che desiderano e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento, in pendenza della sospensione, giacché il titolo continua ad essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria.
Dunque, per gli assegni emessi prima del 9 aprile 2020 e presentati al pagamento nel periodo di sospensione (9 marzo – 31 agosto 2020) opera la sospensione dei termini per la presentazione, per il protesto e per il pagamento tardivo. Per lo stesso periodo, inoltre, sono sospese le informative al Prefetto, nonché le iscrizioni in CAI previste in caso di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista che, ove già effettuate, sono cancellate.
Il 1° settembre 2020 il termine per la presentazione, congelato dal 9 marzo, inizierà a decorrere nuovamente. A moratoria terminata, decorreranno i normali termini per il pagamento e per l’accertamento dell’insufficienza/mancanza di fondi, così come per le segnalazioni agli uffici competenti.
Quindi, per gli emittenti dei titoli di credito ci sono circa sei mesi di tempo per reperire i fondi necessari ad onorare la promessa di pagamento senza che riverberi alcuna conseguenza dal mancato pagamento all’originaria scadenza.
Nel caso di cambiali e vaglia cambiari emessi prima del 9 aprile 2020, il cui pagamento scade nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, opererà la medesima sospensione, quindi la nuova data di scadenza della cambiale è il 1° settembre 2020.
Per gli assegni emessi dopo il 9 aprile e presentati al pagamento durante il periodo di sospensione non opera la sospensione, ma si segue l’ordinaria operatività propria degli assegni emessi in assenza di autorizzazione o in mancanza di provvista.
Annarita Carucci
Referente Interno Compliance, Banca Monte Pruno
annarita.carucci@bccmontepruno.it