Somme pignorate sui conti: cosa succede?
di Giovanni Battista Fauceglia
La funzione del pignoramento, con cui prende avvio l’espropriazione forzata, consiste nel vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del diritto per il quale il creditore agisce con apposito procedimento esecutivo dinanzi al tribunale competente, ovvero interviene nel processo esecutivo già instaurato da altro creditore.
L’effetto è quello di rendere inefficaci gli eventuali atti di disposizione giuridica delle cose sottoposte a pignoramento, pur trattandosi di una inefficacia relativa, nel senso che l’eventuale atto dispositivo delle stesse, di per sé perfettamente valido, risulterà inefficace solo rispetto all’espropriazione. Non a caso, il pignoramento consiste in una ingiunzione al debitore, fatta dall’ufficiale giudiziario su impulso del creditore procedente, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per il quale si agisce i beni assoggettati ad espropriazione ed i loro frutti.
Orbene, una delle forme tipiche di pignoramento è quella che “colpisce” i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi (si pensi al datore di lavoro del debitore od alla banca presso la quale il debitore esecutato è correntista), che si esegue mediante atto di ingiunzione notificato al terzo, con il quale, indicati il credito per il quale si procede, il titolo esecutivo ed il conseguente precetto, si intima al c.d. “debitor debitoris” di non disporre delle somme dovute al debitore esecutato in mancanza di specifico ordine di giudice dell’esecuzione; altresì avvertendolo di essere assoggettato agli obblighi che la legge impone al custode, seppur relativamente alle somme dovute al debitore e comunque nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà.
A seguito della suddetta notificazione, il terzo (nel nostro caso, la banca) è invitato a rendere apposita “dichiarazione” al creditore procedente, entro il termine di 10 giorni, a mezzo di posta elettronica certificata o di raccomandata (art. 547 c.p.c.), con la quale deve specificare di quali somme è debitore verso l’esecutato e se su quelle somme insistono pignoramenti o sequestri precedentemente notificati. Questa dichiarazione verrà poi inserita nel c.d. “fascicolo d’ufficio” del processo esecutivo, sempre che il creditore si sia attivato ad iscrivere a ruolo il pignoramento: ben potrebbe intervenire, ad esempio, lo spontaneo adempimento del debitore principale in sede stragiudiziale o comunque la rinuncia ad iscrivere il pignoramento da parte del creditore, che dovrà notiziare il terzo attraverso apposita dichiarazione (art. 163-ter disp. att. c.p.c.), con conseguente “liberazione” dagli obblighi del custode e svincolo delle somme precedentemente rese indisponibili.
Si tenga conto, però, che il terzo rimane estraneo all’oggetto del contendere, a meno che non sorgano contestazioni in merito alla sua dichiarazione, il ché ne comporterà il subingresso nel processo esecutivo, in contraddittorio con le parti originarie e limitatamente al contenuto della sua dichiarazione, in forza di ordinanza di comparizione del giudice dell’esecuzione, richiesta con apposita istanza da una delle parti (art. 549 c.p.c.).
Per vero, la delicatezza degli obblighi del terzo pignorato emerge in punto di effetti della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c.: la stessa, infatti, dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e, in caso contrario, il credito pignorato si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso, sia nell’ammontare, che nei termini indicati dal creditore (art. 548 c.p.c.), e cioè a prescindere dall’esistenza o meno di fondi pignorabili presso il terzo.
Quanto alla particolare forma di pignoramento c.d. “diretta”, di cui all’art. 72-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 602 (ad es., pignoramenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o delle società di gestione per la riscossione dei tributi), non vi è alcun obbligo di preventiva notifica al debitore di atto di citazione dinanzi al Tribunale competente, bensì la diretta intimazione al “terzo” di corrispondere le somme dovute al debitore, entro il termine di 60 giorni, se si tratta di somme per le quali il debitore ha già maturato il diritto alla percezione, oppure alle rispettive scadenze; fatte salve comunque le previsioni del codice di rito in materia di crediti pensionistici e limiti di pignorabilità (art. 545, commi 4-6, c.p.c.).
A conclusione di questa breve disamina, non potendo soffermarsi su ognuno dei profili, spesso eterogenei, interessati dal fenomeno del pignoramento presso terzi, è utile prospettare la soluzione ad una delle più frequenti e problematiche fattispecie dinanzi alla quale una banca potrebbe trovarsi, e cioè quella dell’atto di pignoramento di un rapporto di conto corrente (ma, potremmo aggiungere, anche di libretto di deposito a risparmio), cointestato tra l’unico debitore del creditore pignorante con altro/i soggetto/i.
Sul punto, il recente orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha precisato come, una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produca la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte della banca pignorata, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali (Collegio Coord. ABF, 30.10.2015, n. 8227), pur dovendo, la banca, precisare l’esistenza di detta cointestazione nella propria dichiarazione. In altri termini, a fronte di un provvedimento giudiziario, il terzo pignorato deve darvi esecuzione, non potendo essere gravato dall’ulteriore obbligo di verificare la provenienza delle somme o di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato; questioni, queste ultime, che dovranno essere risolte direttamente dal giudice dell’esecuzione a fronte di apposita istanza di “ripetizione” delle somme riscosse in eccesso (art. 619 c.p.c.).
Giovanni Battista Fauceglia
Area Legale, Banca Monte Pruno
giovannibattista.fauceglia@bccmontepruno.it