Nuove regole per la definizione di Default
di Michele Pierri
Dal 1° gennaio gli intermediari finanziari sono tenuti ad applicare le nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente (cosiddetto “DEFAULT”) emanate dall’Autorità bancaria europea (EBA), e recepite dalla Banca d’Italia.
Si tratta di una modifica che stabilisce criteri più restrittivi rispetto a quelli sinora in vigore e che riguarda il modo in cui gli intermediari finanziari, bancari e non bancari, devono classificare i clienti ai fini prudenziali.
Proviamo a fare maggiore chiarezza, punto per punto, sulle novità introdotte.
- Come si determina lo stato di default?
Sono state individuate due soglie, ridotte rispetto alla precedente disciplina, al ricorrere delle quali si determina il default. Nello specifico, basterà avere un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti allo stesso tempo:
-Per persone fisiche e le PMI: superiore ai 100 euro e all’1% del totale esposizione verso la Banca.
-Per le Imprese: superiore ai 500 euro e all’1%del totale esposizione verso la Banca.
- Come si calcolano i giorni di arretrato?
Dal giorno successivo alla data in cui si è determinato l’inadempimento con superamento delle soglie.
- E’ consentito effettuare compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate?
Contrariamente all’attuale disciplina, le Banche non potranno impiegare disponibilità presenti su altre linee di credito possedute dal cliente per compensare l’inadempimento ed evitare la classificazione a default. In altre parole, l’impresa si vedrà classificata a default anche qualora abbia, con la stessa Banca, linee di credito con margini di disponibilità che potrebbero essere utilizzare per una eventuale compensazione.
- L’eventuale default su una singola posizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere nei confronti della stessa banca?
Si. Tuttavia, è prevista una deroga, nel caso di PMI con esposizione inferiore a 1 milione di euro; in questo caso, il default su una singola operazione non necessariamente determina l’automatico default di tutte le operazioni.
- Il default di un’impresa può avere conseguenze su un’altra impresa collegata?
Le nuove regole prevedono l’obbligo per le Banche di censire le connessioni tra i clienti, così da identificare i casi di “effetto contagio”, ovvero casi in cui il default di un’impresa si può ripercuotere negativamente sulla capacità di rimborso della collegata.
- Cosa accade in presenza di cointestazioni tra più soggetti?
In caso di operazioni finanziarie cointestate tra più soggetti, sono previste regole di propagazione automatica dello stato di default:
-Se la cointestazione è in default e l’esposizione è di importo rilevante, lo status di default si applica automaticamente ai singoli cointestatari.
-Se tutti i cointestatari sono in default, automaticamente vi sarà propagazione dello status alle esposizioni in cointestazione.
Nelle società di persone, l’eventuale default dell’impresa determina il default dei soci illimitatamente responsabili.
- Dopo quanto tempo la Banca può considerare il soggetto non più in stato di default?
È necessario un periodo di osservazione di almeno tre mesi (cosiddetto “cure period”) dal momento della regolarizzazione della posizione. Trascorso tale periodo, la posizione potrà tornare “in bonis” qualora si ritenga effettivo e permanente il miglioramento della qualità creditizia della controparte.
- Cosa succede alle esposizioni oggetto delle cosiddette misure di tolleranza?
In linea generale per misure di tolleranza, si intendono le modifiche dei termini e condizioni contrattuali ovvero il rifinanziamento totale o parziale del debito, concesse dalle banche a clientela anche in assenza di difficoltà a rispettare gli obblighi assunti. Anche in questo caso la normativa è intervenuta in maniera dura, le novità introdotte prevendono, infatti, nel caso in cui la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporti una perdita significativa per la banca (remissione del debito e/o differimento dei pagamenti per un importo maggiore dell’1%) l’obbligo della classificazione in default. In questo caso l’uscita dallo stato di default non potrà avvenire prima che sia trascorso almeno un anno dalla concessione della misura.
Quello posto in essere, dunque, è un intervento normativo restrittivo e stringente, soprattutto, alla luce del periodo storico che si sta attraversando a causa della crisi pandemica in atto. L’economia è sotto fortissimo stress e così facendo sembra effettivamente molto facile vedersi classificati quali inadempienti sia per le imprese che per le persone fisiche.
La Banca Monte Pruno si è attivata, già prima della fine dello scorso anno, nel promuovere una campagna informativa volta a sensibilizzare l’attenzione dei clienti verso le implicazioni della nuova disciplina, per prevenire, quanto più possibile, inadempimenti e peggioramenti dello status della clientela.
L’Area Crediti e le Filiali della Banca Monte Pruno sono a completa disposizione per fornire assistenza e ogni delucidazione necessaria alla clientela.
Michele Pierri
Ufficio Monitoraggio Crediti, Banca Monte Pruno
michele.pierri@bccmontepruno.it