Economia e finanza

“Merito creditizio” nelle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario

di Giovanni Battista Fauceglia

Negli ultimi tempi, una delle argomentazioni à la page del contenzioso sembra essere quella del cosiddetto credito “rovinoso” o “abusivo” concesso dagli intermediari bancari al consumatore: sicuramente una formula di grande effetto, ma che, se analizzata con attenzione, presenta non poche difficoltà di ricostruzione giuridica.

Invero, l’impressione che spesso ne rimane è quella di volerne fare il pretesto per sostenere l’annullabilità, o addirittura la nullità, dei contratti di finanziamento al consumo, con una evidente confusione dei diversi piani di disciplina in materia di patologie del contratto.

“Merito creditizio” nelle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario

Senza preconcetti, e per una comune utilità pratica e ricostruttiva, sembra opportuno chiarire, in particolare alla luce delle indicazioni che ci fornisce l’Arbitro Bancario Finanziario, qualche punto fondamentale sul tema del cosiddetto “merito creditizio” (art. 124-bis TUB), ovvero della capacità del consumatore, al tempo delle trattative, di soddisfare economicamente il credito richiesto, alla luce di adeguate informazioni, ottenute per il tramite di banche dati specializzate ed autorizzate dall’Autorità di Vigilanza, nonché provenienti dallo stesso richiedente.

Più in particolare, dalla lettura delle decisioni dei collegi arbitrali emerge chiaramente l’esclusione della configurabilità, in capo all’istituto finanziatore, di qualsivoglia obbligo di prevenire e/o impedire il sovraindebitamento del consumatore.

La preventiva valutazione del merito creditizio, così come disciplinata dalle norme del t.u. bancario, pur condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, c. 2, cod. civ.) ed ispirata alla clausola generale della “buona fede precontrattuale” (art. 1337 cod. civ.), non include alcun obbligo di valutare, nell’interesse esclusivo del consumatore, la convenienza economica dell’operazione di finanziamento, né tantomeno pone in capo alla banca alcun obbligo di concedere il credito (ABF 29.11.2013, n. 6177; ABF, 31.08.2015, n. 6429; ABF, 26.08.2015, n. 6128; ABF, 07.04.2016, n. 3134; ABF. 20.01.2017, n. 566; ABF, 16.01.2018, n. 1067; ABF, 24.07.2018, n. 16086).

Questa conclusione emerge dalla lettura delle stesse norme del T.U.B. in materia di obblighi d’informativa precontrattuale e di verifica del merito creditizio: se il finanziatore è tenuto a fornire, in sede precontrattuale, quei “chiarimenti adeguati” che consentano al consumatore di valutare se il contratto proposto o richiesto “sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria” (art. 124, c. 5, T.U.B.), giammai la disposizione normativa vuole porre in capo all’intermediario alcun dovere comportamentale di consulenza, piuttosto onerando la banca a stimolare la controparte contrattuale ad assumere un atteggiamento di attenta valutazione delle caratteristiche del prodotto, della conformità alle proprie esigenze e dei prevedibili effetti sulla propria situazione economico-finanziaria.

Il dato normativo, pertanto, ci dice che nel diritto positivo non esiste alcun obbligo generale della Banca di astenersi dal concedere credito al cliente che, pur sconsigliato, decida ugualmente di assumere un nuovo debito: se così si interpretassero le norme in materia di “verifica del merito creditizio”, infatti, si finirebbe per elidere lo stesso principio di “autoresponsabilità” a cui ciascuno di noi deve ispirarsi nel momento in cui decide di sottoscrivere un contratto, qualsiasi esso sia.

Quanto poi alle conseguenze civilistiche di una errata valutazione del merito creditizio (profilo a cui si è accennato in apertura), è necessario chiarire che il legislatore fornisce indicazioni in tal senso, limitandosi a prevedere che l’accesso al finanziamento sia preceduto dall’analisi – a seconda dei casi, più o meno complessa – della documentazione offerta dal cliente e dall’eventuale interrogazione di banche dati (pubbliche e/o private), affinché si possa ragionevolmente escludere che la richiesta avanzata non risulti del tutto sganciata dalla situazione economico-finanziaria del richiedente e non presenti evidenti prospettive di insolvenza. Ma, anche qui, la normativa, di per sé, non prevede alcun tipo di “sanzione” per il contratto concluso con una controparte finanziariamente e patrimonialmente “immeritevole”.

Queste considerazioni, emerse dall’analisi dell’Ufficio Legale della Banca Monte Pruno, la quale punta sempre a tessere relazioni trasparenti e chiare con la clientela, confermano quanto sia importante che il consumatore si faccia parte attiva nel processo di verifica del merito creditizio, poiché è lui la prima fonte da cui ricavare quegli elementi oggettivi su cui poi fondare l’istruttoria.

Ancora una volta, la necessità di una “alleanza” tra la banca ed il cliente conferma la sua imprescindibilità in ogni fase del rapporto (ed anzi – come abbiamo visto –, ancor prima che un rapporto contrattuale possa nascere), e ci restituisce l’immagine, complessa e per nulla meccanica, di cosa voglia dire “fare credito” oggi.

Giovanni Battista Fauceglia
Area Legale, Banca Monte Pruno
giovannibattista.fauceglia@bccmontepruno.it

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