Denaro fuori dall’Italia: novità contro evasione ed elusione
di Annarita Carucci
Le operazioni con l’estero sono, sempre di più, sotto la lente di ingrandimento dei legislatori. I diversi sistemi tributari esistenti generano costantemente forte preoccupazione per quelle che sono le operazioni che potrebbero essere impostate, dando vita ad evasione ed elusione.
Nello specifico, la cosiddetta DAC6 (Direttiva 2018/822/UE), il cui processo di emanazione è giunto a termine con il Decreto 30 luglio 2020 n.100, pubblicato in G.U. l’11 agosto scorso, ha previsto obblighi per gli intermediari, e in alcuni casi per i contribuenti, di comunicazione dei progetti di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi. L’intento di questa direttiva è rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, in particolare, quelli mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari esteri più favorevoli.
Pertanto, è confermato l’obbligo per intermediari (banche, trust fiduciarie, ecc.) e professionisti (avvocati, commercialisti, ecc.) di comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni su tali sistemi di pianificazione fiscale transfrontaliera potenzialmente aggressivi, effettuati nel corso del 2020 entro il 1° febbraio 2021, mentre entro il 28 febbraio 2021 dovranno essere inviati i dati delle operazioni eseguite dal 25 giugno 2018 al 1° luglio 2020.
Vengono previste specifiche disposizioni anche a carico dell’Agenzia per garantire l’effettivo scambio di informazioni tra autorità fiscali.
E’ resa obbligatoria tale comunicazione in presenza di un “meccanismo transfrontaliero” e dell’esistenza di uno o più “elementi distintivi” di un rischio di elusione fiscale (ad esempio una catena di titolari effettivi non trasparente).
Per “meccanismo transfrontaliero” si intende, uno schema, un accordo, stipulato tra soggetti non tutti fiscalmente residenti in Italia, che interessa più Stati, in grado di alterare le corrette procedure relative allo scambio automatico di informazioni o all’identificazione del titolare effettivo, determinando così un indebito vantaggio fiscale. Il vantaggio fiscale si verifica allorché lo scopo principale dell’operazione è conseguire un risparmio d’imposta.
Tale meccanismo si genera quando almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
- non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti ai fini fiscali nella stessa giurisdizione;
- uno o più partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;
- presenza di stabile organizzazione in altra giurisdizione;
- esercizio di un’attività di impresa in una giurisdizione senza essere residente e senza una stabile organizzazione;
- tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.
Molto rilevante anche il sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione sopra descritti, che si spinge in un range che va da 2mila a 21mila euro.
Manca, infine, dal punto di vista legislativo, l’emanazione da parte del MEF di un decreto per la definizione delle regole tecniche per l’applicazione definitiva, nonché per l’elaborazione dei criteri sulla base dei quali poter verificare se un meccanismo transfrontaliero possa considerarsi effettivamente diretto “ad ottenere un vantaggio fiscale”.
Importante sottolineare come il decreto rappresenti lo strumento legislativo con cui l’Italia scambierà i dati fiscali, inviati dai contribuenti e dagli intermediari, con gli altri paesi europei al fine di esaminare le operazioni transfrontaliere che sono potenzialmente a rischio dal punto di vista fiscale.
Un nuovo elemento di controllo che interesserà, ad esempio, chi opera con l’estero e vuole approfittare di regimi fiscali vantaggiosi.
Particolare enfasi viene posta dalla norma verso gli intermediari, accusati, in passato, di aver svolto un ruolo attivo nell’ideazione di tali transazioni, così particolari e, quindi, potenzialmente a rischio.
Ancora una volta, risulta fondamentale il ruolo dei consulenti al fine di evitare il sorgere di tali operazioni di pianificazione fiscale che, poi, potrebbero non essere condivise con le amministrazioni fiscali europee e generare problemi.
Terminato l’intero iter attuativo, anche la Banca Monte Pruno porrà in essere ogni attività in linea con le disposizioni normative e fornirà, con gli uffici competenti, la dovuta assistenza del caso laddove dovessero emergere esigenze della specie alla clientela.
Annarita Carucci
Referente Interno Compliance, Banca Monte Pruno
annarita.carucci@bccmontepruno.it