Conosciamo le ultime agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa
di Ada Parrella
Sono diverse ed importanti le novità di natura fiscale contenute nel “Decreto Sostegni-bis” e relative ai giovani che intendono acquistare casa.
L’art. 64 del DL n. 73. del 25 maggio 2021, cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021, in vigore dal 26 maggio 2021, prevede, ai commi 6 e seguenti, una serie di disposizioni volte ad agevolare l’acquisto della prima casa di abitazione per gli under 36.
Quali sono le novità introdotte?
Esenzione delle imposte di registro ipotecarie e catastali per l’acquisto di “prime case”
Il comma 6 prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei soli immobili “prima casa” ad eccezione di quelli con categoria catastalmente come A1, A8 e A9 nonché gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, sempre in riferimento ad immobili “prima casa”, sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.
Attribuzione credito di imposta in caso di atti relativi a cessioni soggette a I.V.A. (ovvero per chi acquista da società di Costruzioni).
Il comma 7 prevede che per gli atti di trasferimento della proprietà, di cui al sopra citato comma 6 che siano soggetti ad IVA, è attribuito, agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, un credito di imposta di ammontare pari all’I.V.A. corrisposta in relazione all’acquisto.
Tale credito d’imposta potrà:
- essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- oppure può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto
- essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.
In ogni caso non darà diritto a rimborsi.
Esenzione dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili “prima casa”.
Il comma 8, invece, dispone che i finanziamenti, erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo relativi sempre ad abitazioni “prima casa”, sono ESENTI dall’imposta sostitutiva dello 0,25% pari all’ammontare complessivo del finanziamento.
Chi può usufruire dei suddetti benefici?
- gli acquirenti dei predetti immobili non devono aver ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui viene stipulato il rogito dell’immobile;
- gli acquirenti medesimi devono avere un valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
Fino a quando sarà possibile usufruire delle suddette agevolazioni fiscali?
Tutte le predette agevolazioni, cosí come previsto dal comma 9 dell’art. 64 del DL in parola, sono applicabili agli atti che verranno stipulati esclusivamente dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis) al 30 giugno 2022.
Cosa succede quando si decade dai benefici “prima casa”?
La norma precisa che, in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, di cui ai citati commi 6, 7 e 8, l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni, mentre l’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.
Cosa succede se non si rispettano i requisiti di età e di reddito previsti dalla legge?
Laddove l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontare, invece, l’insussistenza degli altri requisiti previsti come l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere corrisposte le imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi. Però, non essendo venuti meno i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, l’imposta di registro sarà pagata nella misura del 2% e l’imposta sostitutiva per il finanziamento nella misura ordinaria dello 0,25%.
Le novità introdotte dal “Decreto Sostegni-bis” sono state già recepite dalla Banca Monte Pruno che, in ogni caso, resta come di consueto a completa disposizione con le sue filiali e l’Area Crediti per offrire consulenza e supporto alla clientela.
Ada Parrella
Area Crediti, Banca Monte Pruno
ada.parrella@bccmontepruno.it