Economia e finanza

Antiriciclaggio e utilizzo del contante

di Maria De Divitiis

Antiriciclaggio e utilizzo del contante

Il contante è considerato il mezzo di pagamento preferito per le transazioni riferite all’economia informale e illegale in quanto garantisce la non tracciabilità e l’anonimato degli scambi.

L’attuale disciplina antiriciclaggio, al fine di monitorare con maggior assiduità le operazioni connesse all’utilizzo di denaro contante foriere di maggiori rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, prevede un limite per la trasferibilità di contante tra soggetti con obbligo di canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste, Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica.

– Limiti all’uso del contante: quali importi?

La legge stabilisce il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Infatti, chi vuole dare più di 2.999,99 euro a una persona non può utilizzare i contanti ma solo strumenti tracciabili come ad esempio bonifici bancari, assegni, carta di credito, bancomat. Rilevano le operazioni commesse tra soggetti diversi a qualsiasi titolo: quindi non solo le vendite ma anche le donazioni, i prestiti.Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Si pensi al caso di chi, pur di non pagare 3mila euro in un’unica soluzione, si accordi con l’altro soggetto per versare la cifra in tre rate. Maggiori restrizioni sono previste per le attività di compro oro. L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 92/2017 infatti, dispone che le operazioni di compro oro, di importo pari o superiore a 500,00 euro siano effettuate esclusivamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità al disponente.

– Cosa rischio se do soldi contanti ad una persona?

Chi supera il limite dei tremila euro per i pagamenti in contante rischia una sanzione che va da 3mila a 50mila euro in base al denaro trasferito.

– Quanto denaro contante è possibile portare in caso di viaggio da e per l’estero?

Il trasporto di contante (o altri gli strumenti negoziabili al portatore) al seguito, sia in ingresso che in uscita dal territorio italiano, è consentito senza necessità di dichiarazione per importi inferiori a 10.000,00 euro. Va presentata, invece, apposita dichiarazione se il denaro contante da portare al seguito è di importo pari o superiore a 10.000,00 Euro. La dichiarazione va fatta attraverso apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane da presentare agli Uffici delle Dogane debitamente compilato e sottoscritto da chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca con denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 Euro. Tale comunicazione va data anche all’istituto di credito in caso, ad esempio, di operazione di versamento contante proveniente dall’estero con consegna, in fase di adeguata verifica sull’operazione, della dichiarazione doganale sopra menzionata.

– Vi sono limiti per i prelievi e versamenti in banca?

Il limite dei 3.000 euro in contanti non riguarda i prelievi e i versamenti in banca in quanto non è configurabile un trasferimento tra soggetti diversi, ma occorre avere ben presente che per movimentazioni consistenti di contanti l’operatore potrebbe richiedere le motivazioni che hanno indotto al prelievo o l’origine di fondi oggetto di versamento (ad esempio nel momento in cui il denaro movimentato si discosta di molto dall’operatività abituale del cliente o da quanto indicato nelle dichiarazioni dei redditi).Occorre, infatti, rammentare che, secondo quanto anche indicato dalla normativa di riferimento, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche non eccedenti la soglia normativa,e nello specifico, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

– Quando i prelievi e versamenti di contante saranno oggetto di comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria?

In occasione dell’attuazione domestica della IV direttiva antiriciclaggio il Legislatore ha introdotto nello scenario antiriciclaggio un nuovo obbligo per le banche di trasmissione all’UIF, con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (c.d. “Comunicazioni oggettive”). Le istruzioni UIF individuano le operazioni in contante quale categoria ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Dal momento in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni dell’UIF, la Banca dovrà comunicare mensilmente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore. L’introduzione di una disciplina ad hoc in materia di “comunicazioni oggettive” si aggiunge a quella già prevista dal Decreto Antiriciclaggio in tema di limitazioni all’uso del contante e trasferimento fondi; ciò al fine di fortificare l’intera disciplina in materia di prevenzione sull’utilizzo del contante per finalità illecite.

Maria De Divitiis
Area Antiriciclaggio, Banca Monte Pruno
maria.dedivitiis@bccmontepruno.it

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